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Costituzione della Repubblica Italiana
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Indice
Principi fondamentali *
Articolo 1 *
Articolo 2 *
Articolo 3 *
Articolo 4 *
Articolo 5 *
Articolo 6 *
Articolo 7 *
Articolo 8 *
Articolo 9 *
Articolo 10 *
Articolo 11 *
Articolo 12 *
Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini *
Titolo I - Rapporti Civili *
Titolo I - Articolo 13 *
Titolo I - Articolo 14 *
Titolo I - Articolo 15 *
Titolo I - Articolo 16 *
Titolo I - Articolo 17 *
Titolo I - Articolo 18 *
Titolo I - Articolo 19 *
Titolo I - Articolo 20 *
Titolo I - Articolo 21 *
Titolo I - Articolo 22 *
Titolo I - Articolo 23 *
Titolo I - Articolo 24 *
Titolo I - Articolo 25 *
Titolo I - Articolo 26 *
Titolo I - Articolo 27 *
Titolo I - Articolo 28 *
Titolo II – Rapporti Etico - Sociali *
Titolo II - Articolo 29 *
Titolo II - Articolo 30 *
Titolo II - Articolo 31 *
Titolo II - Articolo 32 *
Titolo II - Articolo 33 *
Titolo II - Articolo 34 *
Titolo III – Rapporti Economici *
Titolo III - Articolo 35 *
Titolo III - Articolo 36 *
Titolo III - Articolo 37 *
Titolo III - Articolo 38 *
Titolo III - Articolo 39 *
Titolo III - Articolo 40 *
Titolo III - Articolo 41 *
Titolo III - Articolo 42 *
Titolo III - Articolo 43 *
Titolo III - Articolo 44 *
Titolo III - Articolo 45 *
Titolo III - Articolo 46 *
Titolo III - Articolo 47 *
Titolo IV – Rapporti Politici *
Titolo IV - Articolo 48 *
Titolo IV - Articolo 49 *
Titolo IV - Articolo 50 *
Titolo IV - Articolo 51 *
Titolo IV - Articolo 52 *
Titolo IV - Articolo 53 *
Titolo IV - Articolo 54 *
Parte seconda – Ordinamento della Repubblica *
Titolo I – Il Parlamento *
Sezione I – Le Camere *
Titolo I - Articolo 55 *
Titolo I - Articolo 56 *
Titolo I - Articolo 57 *
Titolo I - Articolo 58 *
Titolo I - Articolo 59 *
Titolo I - Articolo 60 *
Titolo I - Articolo 61 *
Titolo I - Articolo 62 *
Titolo I - Articolo 63 *
Titolo I - Articolo 64 *
Titolo I - Articolo 65 *
Titolo I - Articolo 66 *
Titolo I - Articolo 67 *
Titolo I - Articolo 68 *
Titolo I - Articolo 69 *
Sezione II – La Formazione delle Leggi *
Titolo I - Articolo 70 *
Titolo I - Articolo 71 *
Titolo I - Articolo 72 *
Titolo I - Articolo 73 *
Titolo I - Articolo 74 *
Titolo I - Articolo 75 *
Titolo I - Articolo 76 *
Titolo I - Articolo 77 *
Titolo I - Articolo 78 *
Titolo I - Articolo 79 *
Titolo I - Articolo 80 *
Titolo I - Articolo 81 *
Titolo I - Articolo 82 *
Titolo II – Il Presidente della Repubblica *
Titolo II - Articolo 83 *
Titolo II - Articolo 84 *
Titolo II - Articolo 85 *
Titolo II - Articolo 86 *
Titolo II - Articolo 87 *
Titolo II - Articolo 88 *
Titolo II - Articolo 89 *
Titolo II - Articolo 90 *
Titolo II - Articolo 91 *
Titolo III – Il Governo *
Sezione I – Il Consiglio dei Ministri *
Titolo III - Articolo 92 *
Titolo III - Articolo 93 *
Titolo III - Articolo 94 *
Titolo III - Articolo 95 *
Titolo III - Articolo 96 *
Sezione II – La Pubblica Amministrazione *
Titolo III - Articolo 97 *
Titolo III - Articolo 98 *
Sezione III – Gli Organi Ausiliari *
Titolo III - Articolo 99 *
Titolo III - Articolo 100 *
Titolo IV – La Magistratura *
Sezione I – Ordinamento Giurisdizionale *
Titolo IV - Articolo 101 *
Titolo IV - Articolo 102 *
Titolo IV - Articolo 103 *
Titolo IV - Articolo 104 *
Titolo IV - Articolo 105 *
Titolo IV - Articolo 106 *
Titolo IV - Articolo 107 *
Titolo IV - Articolo 108 *
Titolo IV - Articolo 109 *
Titolo IV - Articolo 110 *
Sezione II – Norme sulla Giurisdizione *
Titolo IV - Articolo 111 *
Titolo IV - Articolo 112 *
Titolo IV - Articolo 113 *
Titolo V – Le Regioni, le Province i Comuni *
Titolo V - Articolo 114 *
Titolo V - Articolo 115 *
Titolo V - Articolo 116 *
Titolo V - Articolo 117 *
Titolo V - Articolo 118 *
Titolo V - Articolo 119 *
Titolo V - Articolo 120 *
Titolo V - Articolo 121 *
Titolo V - Articolo 122 *
Titolo V - Articolo 123 *
Titolo V - Articolo 124 *
Titolo V - Articolo 125 *
Titolo V - Articolo 126 *
Titolo V - Articolo 127 *
Titolo V - Articolo 128 *
Titolo V - Articolo 129 *
Titolo V - Articolo 130 *
Titolo V - Articolo 131 *
Titolo V - Articolo 132 *
Titolo V - Articolo 133 *
Titolo VI – Garanzie Costituzionali *
Sezione I – La Corte Costituzionale *
Articolo 134 *
Articolo 135 *
Articolo 136 *
Articolo 137 *
Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi Costituzionali *
Articolo 138 *
Articolo 139 *
Disposizioni transitorie e finali *
I *
II *
III *
IV *
V *
VI *
VII *
VIII *
IX *
X *
XI *
XII *
XIII *
XIV *
XV *
XVI *
XVII *
XVIII *
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
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La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
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La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società.
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La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
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La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
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Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
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Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
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La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma
dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio.
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L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
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La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini
La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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Il
domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi
e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
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La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
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Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
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I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
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I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
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Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
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Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
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Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
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Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
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Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
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L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma
dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio.
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La
responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
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I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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Titolo II – Rapporti Etico - Sociali
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
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E'
dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
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La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
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La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
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L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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La
scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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Titolo III – Rapporti Economici
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
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Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
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La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
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Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
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L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
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Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
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L'iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
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La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
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La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
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Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
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La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
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Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
NOTE:
(*) Interna | Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità
di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti
alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al
comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."
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Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
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Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
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Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine,
un periodo al primo comma dell'art. 51.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge."
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La
difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
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Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle,
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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Parte seconda – Ordinamento della Repubblica
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
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La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione
di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno
compiuto i venticinque anni di età».
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha
modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
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Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2
della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda
volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: "Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è
attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a
centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d'Aosta ha un solo senatore."
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963
così disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e
dei più alti resti."
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è
provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.
1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3, era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
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I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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E'
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
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La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica
per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra.»
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Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti
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Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l'altra.
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Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
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La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
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Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
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I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29
ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse
e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.»
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I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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Sezione II – La Formazione delle Leggi
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
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L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
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Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione .
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
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Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
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E'
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. (*)
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (*)
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta
l'indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato
costituente al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del
1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.
(*) Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative
della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", è stato
attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti
referendari.
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L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
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Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo
1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge
di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione.»
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Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
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Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
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Titolo II – Il Presidente della Repubblica
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
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Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
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Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. (*)
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
NOTE:
(*) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte
costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del
Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del
Parlamento in seduta comune.
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Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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Sezione I – Il Consiglio dei Ministri
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
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Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
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Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni.»
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Sezione II – La Pubblica Amministrazione
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si acce